Opposizione all'ordinanza ingiunzione
Riferimento normativo: articoli 22 e 22 bis (inserito dall'articolo 98 del D. Lgs. 507/99) e 23 L. 689/81.
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Si propone con ricorso al giudice del luogo ove è stata consumata la violazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (60 giorni se l'interessato risiede all'estero).
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Al ricorso va allegata l'ordinanza notificata.
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Gli atti del processo e la decisione sono soggetti soltanto al contributo unificato e alle spese forfettizate per euro 27,00.
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La competenza è del tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:
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di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
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di previdenza e assistenza obbligatoria;
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urbanistica ed edilizia;
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di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
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di igiene delle bevande e degli alimenti;
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di società e di intermediatori finanziari;
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tributaria e valutaria.
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È altresì competente il tribunale:
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se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni;
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quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni;
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quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal R.D. 1736/1933, dalla L. 836/90 e dal D. Lgs. 285/92;
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in tutti i casi previsti da diverse disposizioni di legge.
In tutti gli altri casi la competenza è del Giudice di Pace.