Registro per la pubblicazione di giornali e periodici
Riferimento normativo: LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47 e succ. mod.
Occorrono:
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Nota d'iscrizione firmata dall'istante.
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Istanza in bollo da Euro 16,00 e anticipazioni forfettarie per Euro 27,00, contenente la dichiarazione ai sensi dell'art. 5 L. 47/48, con firma in calce del proprietario, del direttore responsabile nonchè dell'eventuale persona, società, associazione o impresa (in persona del legale rappresentante) che esercita l'impresa giornalistica (editore) se questa è diversa dal proprietario ( Istanza registrazione del periodico ).
NUOVE modalità di pagamento del CONTRIBUTO UNIFICATO e dei DIRITTI DI CANCELLERIA
N.B: l'importo per anticipazioni forfettarie ex art. 30 DPR 115/02 va corrisposto unicamente mediante pagamento telematico PagoPA.
Modalità operative per il pagamento telematico -
Alla domanda vanno allegate le seguenti dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'Art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, del proprietario, del direttore responsabile e del legale rapp.te della società esercente impresa giornalistica:
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data e luogo di nascita, luogo di residenza;
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cittadinanza italiana;
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godimento dei diritti civili e politici;
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non aver riportato condanne penali: del proprietario, del direttore responsabile, del legale rapp.te esercente l'impresa giornalistica (le cariche possono essere cumulate nella stessa persona);
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iscrizione nell'albo dei giornalisti del direttore responsabile o certificato di iscrizione nell'albo dei giornalisti del direttore responsabile (per la stampa che ha carattere tecnico, professionale o scientifico – esclusi i periodici sportivi o cinematografici politici e sindacali – può essere richiesta l'iscrizione all'elenco speciale da richiedersi all'Ordine dei Giornalisti).
Il modello per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni è disponibile presso la cancelleria o Dichiarazioni sostitutive del certificato di iscrizione nell'albo dei giornalisti
Se il proprietario o l'impresa esercente l'attività giornalistica è persona giuridica, società, impresa (in qualsiasi forma costituita, ed iscritta alla Camera di Commercio) o associazione, occorre allegare alla domanda:
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dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che copia dell'atto costitutivo e dello statuto è conforme all'originale;
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certificato rilasciato dal Registro delle Imprese (C.C.I.I.A.), da Notaio (sempre in carta bollata), o dalla prefettura competente se si tratta di Persona Giuridica iscritta nell'apposito registro della prefettura, dal quale risulti il cognome e il nome del legale rappresentante della società o associazione, alla data della presentazione della domanda e del quale (legale rapp.te), occorre presentare anche il certificato di cittadinanza italiana, di iscrizione nelle liste elettorali politiche, di non aver riportato condanne penali o dichiarazione sostitutiva;
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ricevuta di versamento delle tasse sulle concessioni governative per la somma di Euro 168,00 ( versata all'Ufficio Postale sul conto corrente n. 8003 intestato a Agenzia delle Entrate – Ufficio di Roma 2 tasse concessioni governative).
Per pubblicazione su INTERNET occorre aggiungere nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, inserita all'interno dell'istanza di cui al punto 2, anche:
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indirizzo web della pubblicazione telematica;
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nome e indirizzo del service provider;
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estremi del decreto di autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni.
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Nota: Il periodico deve iniziare le pubblicazioni entro sei mesi dalla data della registrazione. L'efficacia della registrazione cessa qualora la pubblicazione non abbia inizio entro sei mesi dalla data della stessa ovvero nel caso in cui si verifichi un'interruzione della pubblicazione di oltre un anno (decadenza della registrazione, ai sensi art. 7 L. 8/2/48 n. 47).